La domanda di accesso alle agevolazioni si presenta esclusivamente attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il decreto direttoriale 4 agosto 2026 articola il procedimento in due fasi distinte, separate da tre settimane: la compilazione e la presentazione. Questa guida descrive che cosa avviene in ciascuna e che cosa occorre predisporre prima.
Le due fasi del procedimento
L'articolo 5, comma 2 del decreto direttoriale 4 agosto 2026 distingue:
- Compilazione della domanda, a partire dalle ore 12:00 del 20 ottobre 2026. In questa fase si accede alla procedura, si inseriscono i dati, si caricano gli allegati, si genera il modulo di domanda in formato PDF immodificabile, vi si appone la firma digitale e lo si ricarica.
- Presentazione della domanda, dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027. In questa fase si accede nuovamente alla procedura e si inserisce il codice ottenuto al termine della compilazione.
La compilazione non equivale alla presentazione. Le istanze sono istruite nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione (articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2025 e articolo 6, comma 1 del decreto direttoriale 4 agosto 2026), quindi la posizione dipende dal momento della presentazione, non da quello della compilazione.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana e presentata dal soggetto richiedente oppure da un altro soggetto a cui è stata conferita la delega per la compilazione, con le formalità degli articoli 21, comma 1 e 38, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica del Ministero, pena l'invalidità e l'irricevibilità (articolo 5, comma 1).
Requisiti tecnici per accedere alla procedura
Tre elementi vanno predisposti prima di avviare la compilazione.
- Identità digitale. L'accesso alla procedura informatica avviene tramite SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta di identità elettronica (articolo 5, comma 2, lettera a.1).
- Firma digitale. Il modulo di domanda viene generato dalla piattaforma in formato PDF immodificabile e deve essere firmato digitalmente prima di essere ricaricato (articolo 5, comma 2, lettera a.3). Come indicazione pratica, non prevista dal decreto: la firma digitale è uno strumento distinto dallo SPID e, se non ne disponete, conviene richiederla per tempo.
- Casella PEC attiva. Il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda (articolo 5, comma 2, lettera a.2).
Il codice di predisposizione domanda
Al caricamento del modulo firmato digitalmente, la piattaforma rilascia il codice di predisposizione domanda (articolo 5, comma 2, lettera a.4). Questo codice è l'elemento che collega le due fasi: dal 10 novembre la presentazione consiste nell'accedere alla procedura e inserire quel codice (lettera b.2).
Ne discende una conseguenza operativa: chi non ha completato la fase di compilazione non ha alcun codice da inserire e non può presentare domanda finché non la completa.
Contenuto della domanda
La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve contenere, pena l'irricevibilità, gli elementi elencati all'articolo 5, comma 3:
- dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo PEC;
- ubicazione dell'unità locale in cui il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano può riguardare più unità locali;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti dell'articolo 4 del decreto ministeriale 18 luglio 2025, compresa la disponibilità di un servizio di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps; fra i requisiti rientra l'assenza delle cause di esclusione dell'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale (sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, condanne definitive dei legali rappresentanti o amministratori per reati che escludono dalle procedure di appalto o concessione, altre cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche);
- dichiarazione sullo stato di partenza in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto, con evidenza delle nuove soluzioni acquisite o di quelle più avanzate rispetto a quelle già in uso;
- indicazione dei servizi e dei prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti a ciascuna tipologia fra quelli risultanti dall'elenco, e della modalità di acquisizione prescelta;
- nome dei fornitori, che devono essere ricompresi nell'elenco;
- durata prevista per la realizzazione del piano oppure, in caso di abbonamento, la durata dell'abbonamento, che non può essere inferiore a ventiquattro mesi; le tempistiche devono in ogni caso rispettare i limiti dell'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 18 luglio 2025, fra cui i 12 mesi per il piano realizzato unicamente mediante acquisto diretto;
- importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
- dichiarazione sull'adempimento dell'obbligo di stipula dei contratti assicurativi previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le offerte da allegare
Insieme alla domanda vanno trasmesse le offerte per l'acquisto dei servizi e dei prodotti, con l'indicazione delle relative voci di costo. L'articolo 5, comma 4, lettera a) prevede che le offerte:
- riportino i codici identificativi attribuiti ai prodotti e ai servizi dall'elenco;
- contengano una descrizione dello stato di partenza del richiedente e dell'upgrade garantito dai servizi ricompresi nell'offerta oppure, in caso di nuovo prodotto o servizio, l'attestazione che lo stesso non è nella disponibilità del richiedente.
Il codice identificativo non coincide con la sigla della tipologia. È composto dall'identificativo del fornitore seguito dalla sigla della tipologia: nell'esempio della FAQ 41, il fornitore VCCFA2600009999 offre servizi della tipologia C.1 Virtual machine con il codice VCCFA2600009999-C1, che può essere associato a più servizi della stessa tipologia. Ogni fornitore indica i propri codici nell'offerta. Un'offerta priva dei codici non soddisfa il comma 4.
Il codice unico di progetto
All'atto della presentazione della domanda la piattaforma rilascia il codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma agevolato (articolo 5, comma 2, lettera b.3). Ai fini dell'erogazione, ciascun titolo di spesa deve riportare il CUP e il codice identificativo attribuito al singolo servizio o prodotto agevolato (articolo 7, comma 4, lettera a)). Conviene comunicare il CUP ai fornitori prima dell'emissione delle fatture: un titolo di spesa che ne è privo non soddisfa l'articolo 7, comma 4; in tal caso il Ministero richiede le integrazioni e, se queste non arrivano o non sanano il motivo ostativo, ne consegue una minore erogazione o la revoca parziale o totale delle agevolazioni (articolo 7, comma 6).
Una sola domanda per soggetto
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione (articolo 5, comma 6 del decreto direttoriale 4 agosto 2026, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto ministeriale). Non è quindi possibile presentare più istanze e scegliere in seguito quale portare avanti.
Esaurimento delle risorse
Qualora le domande presentate esauriscano le risorse disponibili prima del termine finale, il Ministero comunica l'intervenuto esaurimento e chiude lo sportello. Le istanze presentate nelle more della chiusura che risultano prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie; in mancanza di ulteriori risorse si considerano decadute (articolo 5, comma 7).
Verifiche da effettuare prima dell'invio
Alcune condizioni non emergono al momento della compilazione ma in fase di istruttoria o di rendicontazione, quando i margini di correzione sono ridotti. Conviene verificarle prima.
| Verifica | Riferimento | Quando emerge |
|---|---|---|
| Il fornitore è ricompreso nell'elenco | art. 6, c. 1, lett. c) DD 4 agosto 2026 | Istruttoria |
| I servizi scelti sono presenti nell'elenco e corrispondono al piano | art. 6, c. 1, lett. d) | Istruttoria |
| I servizi della macrocategoria E non superano il 30% del piano e sono connessi ad altri servizi del piano | art. 4, c. 2, lett. e) | Istruttoria |
| Le spese ammissibili non sono inferiori a 4.000 euro | art. 4, c. 6 | Istruttoria |
| Gli abbonamenti hanno durata non inferiore a 24 mesi | art. 4, c. 4, lett. b) | Istruttoria e rendicontazione |
| Nessuna spesa è sostenuta prima della presentazione della domanda | art. 4, c. 5 | Rendicontazione |
| Il plafond de minimis è capiente | art. 6, c. 4 | Istruttoria, tramite Registro nazionale aiuti |
Le verifiche istruttorie sono espletate entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi i maggiori termini previsti dallo stesso comma (articolo 6, comma 2). Nel corso dell'istruttoria il Ministero può richiedere chiarimenti o integrazioni, che vanno trasmessi entro il termine indicato, pena la decadenza della domanda; fino al loro ricevimento i termini dell'istruttoria sono sospesi (articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2025).
Dopo la concessione
In caso di abbonamento, due termini decorrono dalla comunicazione del provvedimento di concessione (articolo 4, comma 5):
- l'abbonamento va sottoscritto dopo la presentazione della domanda ed entro e non oltre 30 giorni; il mancato rispetto dell'articolo 4, comma 5 è causa di revoca delle agevolazioni (articolo 10);
- la comunicazione di avvenuta sottoscrizione deve essere trasmessa attraverso la procedura informatica entro 60 giorni, secondo il modello reso disponibile nell'area dedicata alla misura, pena la decadenza dalle agevolazioni.
In caso di acquisto diretto, le spese vanno sostenute e i relativi pagamenti effettuati entro 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione (articolo 4, comma 4, lettera a)).
L'erogazione non può essere richiesta prima di 3 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione (articolo 7, comma 2). La richiesta della seconda e ultima quota, o dell'unica quota, va presentata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione del piano di spesa (articolo 7, comma 3).
Il recesso anticipato dall'abbonamento e la variazione del fornitore dell'abbonamento vanno comunicati tempestivamente attraverso la procedura informatica (articolo 8, comma 1). Determinano l'interruzione della fruizione dell'agevolazione e la perdita del contributo residuo connesso all'abbonamento (articolo 8, comma 2); l'omessa comunicazione tempestiva è causa di revoca (articolo 12 del decreto ministeriale 18 luglio 2025).
Va inoltre considerato che non è consentita la modifica del sistema di acquisizione da acquisto diretto ad abbonamento o viceversa rispetto a quanto indicato in domanda (articolo 8, comma 4).
Riferimenti
- Decreto ministeriale 18 luglio 2025, disciplina degli interventi.
- Decreto direttoriale 21 novembre 2025, modalità di formazione dell'elenco dei soggetti abilitati.
- Decreto direttoriale 29 luglio 2026, definizione dell'elenco dei soggetti abilitati.
- Decreto direttoriale 4 agosto 2026, termini e modalità di presentazione delle domande.
- MIMIT, risposte alle domande frequenti sulla misura.
Il contenuto di questa pagina è aggiornato a settembre 2026 e non sostituisce i testi ufficiali. Prima di presentare la domanda verificate i decreti e la documentazione pubblicata dal Ministero.