I requisiti di accesso al Voucher Cloud & Cybersecurity sono fissati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 18 luglio 2025 e richiamati dall'articolo 3 del decreto direttoriale 4 agosto 2026. Devono sussistere all'atto della presentazione della domanda e sono dichiarati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Chi può accedere
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi operanti sull'intero territorio nazionale. Il decreto direttoriale precisa che possono accedere tutte le PMI, indipendentemente dalla forma giuridica e organizzativa, e tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dal ruolo e dall'attività esercitata.
Per PMI si intendono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER). Per lavoratore autonomo si intende la persona fisica esercente attività di arti o professioni ricompresa nell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, inclusi il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda. Il piano di spesa può riguardare più unità locali; in domanda si indica quella in cui esplica prevalentemente i propri effetti.
Possono presentare domanda anche i soggetti già iscritti nell'elenco dei fornitori, a condizione che rispettino i medesimi requisiti e che i servizi richiesti siano acquisiti da fornitori diversi dal richiedente e ricompresi nell'elenco.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 1, comma 1, lettere b) e c), e articolo 7, comma 5; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 3 e articolo 5, commi 3 e 6.
Il contratto di connettività a 30 Mbps
Il requisito che caratterizza questa misura è la disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. In domanda si dichiara il possesso del contratto; in fase di erogazione ne va trasmessa copia e, su un campione, Infratel verifica la disponibilità effettiva del servizio.
Se il contratto in essere non raggiunge tale soglia, l'aggiornamento va perfezionato prima dell'invio della domanda e richiede i tempi di attivazione dell'operatore. È la verifica che conviene avviare per prima.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 4, comma 1; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 7, commi 4 e 5.
I requisiti delle imprese
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del regolamento de minimis;
- non incorrere nelle cause di esclusione previste dal comma 4 del medesimo articolo.
Ai lavoratori autonomi non tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese è richiesto il solo possesso della partita IVA, fatti salvi l'iscrizione all'ordine professionale ove necessaria e il possesso degli ulteriori requisiti ove compatibili.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 4, commi 2 e 3.
Le cause di esclusione
Il comma 4 esclude in ogni caso i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; quelli i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione; e quelli che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 4, comma 4.
La regolarità contributiva non è un requisito di accesso
Merita una precisazione, perché il punto è spesso riportato in modo impreciso. L'articolo 4 non annovera la regolarità fiscale e contributiva fra i requisiti da dichiarare in domanda.
La verifica interviene in una fase successiva: ai fini dell'erogazione, il Ministero accerta il rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 602/1973 e, per le imprese, la vigenza e la regolarità contributiva tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Non è quindi un adempimento a carico del richiedente in fase di domanda, ma resta una condizione da presidiare perché incide sul pagamento.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 9, comma 4; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 7, comma 5, lettera c).
Il regime de minimis e la cumulabilità
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento de minimis, il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Due implicazioni pratiche. La prima: il contributo consuma il plafond de minimis dell'impresa, quindi la capienza residua va verificata prima di quantificare la richiesta. La seconda: se tramite il Registro nazionale degli aiuti viene accertato il superamento del massimale previsto dal regolamento de minimis, la domanda non è accolta e il Ministero ne comunica i motivi all'impresa.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 1, comma 1, lettera f), e articolo 6, comma 2; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 1, comma 1, lettera h), e articolo 6, comma 4.
La riserva per le regioni del Mezzogiorno
Della dotazione complessiva di 150 milioni di euro, 71.065.813,34 euro sono riservati agli interventi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Non si tratta di un requisito soggettivo: rileva l'ubicazione dell'unità locale in cui il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, che va indicata in domanda.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 3, comma 2; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 3, lettera b).
Verifiche con tempi non comprimibili
Fra i requisiti elencati, tre richiedono attività che non si esauriscono in giornata e vanno completate prima della firma digitale della domanda, perché i requisiti devono sussistere all'atto della presentazione: l'eventuale aggiornamento del contratto di connettività, la stipula della copertura assicurativa contro i rischi catastrofali e la verifica della capienza del plafond de minimis. Gli altri requisiti di iscrizione e stato dell'impresa risultano dalla visura camerale; le cause di esclusione del comma 4 richiedono verifiche distinte.
L'obbligo assicurativo della legge 213/2023 riguarda le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese; per i lavoratori autonomi non tenuti all'iscrizione, i requisiti ulteriori si applicano ove compatibili. La dichiarazione sull'adempimento dell'obbligo assicurativo va resa in domanda, pena l'irricevibilità, ed è accertata di nuovo in fase di erogazione.
Le dichiarazioni contano anche dopo la concessione: il Ministero ne verifica la veridicità a campione in ogni fase del procedimento, e le agevolazioni sono revocate se viene accertato il mancato possesso di uno o più requisiti dell'articolo 4 o se le dichiarazioni risultano false o non conformi.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 4, commi 1 e 3, e articolo 12, comma 1, lettere a) e b); decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 5, comma 3, lettera i), articolo 7, comma 5, lettera d), e articolo 9.
Sul piano procedurale restano poi da predisporre l'identità digitale, la firma digitale e la casella PEC, descritte nella guida alla presentazione della domanda.
Riferimenti
- Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 12.
- Decreto direttoriale 4 agosto 2026, articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9.
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
Il contenuto di questo articolo è aggiornato a settembre 2026 e non sostituisce i testi ufficiali.