Il contributo non è anticipato: viene erogato a fronte della realizzazione del piano di spesa e della relativa documentazione. Questa guida descrive i termini e gli adempimenti successivi alla presentazione della domanda e alla concessione, disciplinati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 18 luglio 2025 e dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto direttoriale 4 agosto 2026. Il quadro generale della misura è descritto nella guida completa al voucher e nella pagina dedicata alla misura.
Istruttoria e concessione
Il Ministero, con il supporto di Invitalia, procede all'istruttoria nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, verificando la completezza e la regolarità della documentazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, la presenza dei fornitori prescelti nell'elenco e la corrispondenza dei servizi ammessi nel piano di spesa presentato.
Le verifiche istruttorie sono espletate entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso quando il Ministero chiede chiarimenti o integrazioni, fino al loro ricevimento, e si allunga solo in caso di comunicazione dei motivi ostativi; per le domande sospese per carenza di risorse decorre dalla comunicazione della sopravvenuta disponibilità. I chiarimenti e le integrazioni vanno trasmessi entro il termine indicato, pena la decadenza della domanda. In caso di esito positivo, espletati gli adempimenti di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione.
Il termine dei 60 giorni riguarda l'istruttoria della domanda, non l'erogazione del contributo, che segue tempi propri descritti più avanti.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 8; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 6.
Gli adempimenti immediatamente successivi
Se il piano prevede un abbonamento, dalla comunicazione del provvedimento di concessione decorrono due termini:
- l'abbonamento va sottoscritto dopo la presentazione della domanda ed entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della concessione;
- entro 60 giorni dalla medesima data va trasmessa, attraverso la procedura informatica e secondo il modello reso disponibile nell'area dedicata alla misura del portale del Ministero, la comunicazione di avvenuta sottoscrizione, pena la decadenza dalle agevolazioni.
Il mancato rispetto dell'articolo 4, comma 5 è causa di revoca (decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 10).
Per la parte realizzata mediante acquisto diretto, le spese devono essere sostenute entro 12 mesi dalla medesima data, ed entro il medesimo termine devono intervenire i relativi pagamenti.
Decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 4, commi 4 e 5; decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 8, comma 5.
La richiesta di erogazione
La richiesta si redige secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Ministero nell'area del portale dedicata alla misura e si trasmette esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica. Nella richiesta il beneficiario descrive l'investimento realizzato e le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda.
L'erogazione avviene in due quote oppure in un'unica quota ad avvenuta ultimazione del piano di spesa, e non può essere richiesta prima di 3 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.
La prima quota può essere richiesta solo a seguito dell'avvenuto sostenimento di almeno il 50% del piano di spesa ammesso. La seconda e ultima quota, pari al contributo residuo, si richiede a seguito dell'ultimazione del piano, presentando la documentazione completa dell'intera spesa sostenuta.
La richiesta della seconda e ultima quota, oppure dell'unica quota, va in ogni caso presentata entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'ultimazione del programma di spesa.
Sulla richiesta di erogazione il Ministero svolge le verifiche entro 60 giorni dalla presentazione e, in caso di esito positivo, eroga sul conto corrente indicato. Se le verifiche danno esito negativo, il Ministero richiede le integrazioni necessarie: il mancato invio, o l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi, determina una minore erogazione oppure la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 9; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 7.
Le variazioni e i loro effetti
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente, attraverso la procedura informatica, le variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni dell'attività, l'eventuale recesso anticipato dall'abbonamento e l'eventuale variazione del fornitore dell'abbonamento.
Le ultime due hanno una conseguenza rilevante: determinano l'interruzione della fruizione dell'agevolazione a decorrere dalla data di recesso o di variazione, e la perdita del diritto al contributo residuo connesso all'abbonamento. Non rientra in questa fattispecie la variazione del fornitore conseguente a operazioni societarie che abbiano coinvolto il fornitore prescelto.
Le variazioni dell'articolazione delle spese in programma, o del fornitore nei casi diversi dall'abbonamento, si comunicano in sede di richiesta di erogazione e in quella sede sono valutate.
Resta fermo che non è consentita la modifica del sistema di acquisizione da acquisto diretto ad abbonamento o viceversa rispetto a quanto indicato in domanda.
Decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 8; decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 10, comma 2.
La documentazione di spesa
Insieme alla richiesta di erogazione il beneficiario trasmette:
- la documentazione di spesa, consistente nei titoli di spesa relativi ai servizi agevolati e nella documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento;
- copia del contratto che attesta la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
- in caso di abbonamento, copia del contratto sottoscritto con il fornitore;
- l'eventuale ulteriore documentazione indicata nella richiesta.
Ciascun titolo di spesa deve riportare due elementi, da tenere presenti fin dalla fase di domanda:
- il codice unico di progetto (CUP), rilasciato all'atto della presentazione della domanda, nell'apposito campo;
- il codice identificativo attribuito dall'elenco al singolo prodotto o servizio agevolato e indicato in domanda.
Comunicare il CUP e i codici identificativi ai fornitori prima dell'emissione delle fatture evita di doverle integrare successivamente.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 9, comma 3; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 7, comma 4.
I controlli
Sulla richiesta di erogazione il Ministero, con il supporto di Invitalia e Infratel, accerta fra l'altro:
- la regolarità della documentazione e la sua corrispondenza con quanto dichiarato in domanda, oppure la coerenza delle variazioni con le finalità dell'intervento;
- su un campione delle richieste, con il supporto di Infratel, la disponibilità della connettività con velocità minima in download di 30 Mbps e il fatto che il piano comprenda soluzioni nuove e aggiuntive, o più avanzate e sicure, rispetto a quelle in uso;
- le condizioni previste per l'erogazione di contributi pubblici, compresa l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 602/1973 e, per le imprese, la vigenza e la regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del DURC;
- l'adempimento dell'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 213/2023.
Decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 7, comma 5, lettere a), b), c) e d).
La veridicità delle dichiarazioni rese è inoltre verificata a campione dal Ministero in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del d.P.R. 445/2000. I beneficiari sono tenuti a consentire e favorire controlli, ispezioni e monitoraggi, a rispondere alle richieste di informazioni e a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 11; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 9.
La revoca
Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, quando:
- è accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità;
- risultano false o non conformi le dichiarazioni rese nel corso dell'iter;
- il beneficiario omette di comunicare tempestivamente il recesso dall'abbonamento o la variazione del fornitore;
- il beneficiario non consente i controlli;
- sono accertate variazioni ritenute non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- non sono rispettati gli obblighi dell'articolo 4, comma 5 del decreto direttoriale 4 agosto 2026, cioè l'avvio del piano dopo la domanda e la sottoscrizione dell'abbonamento nei termini;
- le integrazioni richieste in sede di erogazione non sono inviate o non sanano i motivi ostativi.
Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articolo 12; decreto direttoriale 4 agosto 2026, articolo 10.
Riferimenti
- Decreto ministeriale 18 luglio 2025, articoli 8, 9, 10, 11 e 12.
- Decreto direttoriale 4 agosto 2026, articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
Il contenuto di questo articolo è aggiornato a settembre 2026 e non sostituisce i testi ufficiali.