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title: "Rappresentante NIS in Italia: designazione"
description: "L'articolo 6 della Determinazione ACN 127437/2026 disciplina la designazione del rappresentante NIS in Italia per soggetti extra-UE: finestra annuale 1 settembre-30 novembre, riscontro ACN entro 30 giorni."
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# Rappresentante NIS in Italia: quando serve e come funziona la designazione

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![Rappresentante NIS in Italia: quando serve e come funziona la designazione](/static/images/cms/nis-representative-italy-designation-process.webp)

## Rappresentante NIS in Italia: quando serve e come funziona la designazione

16 Aprile 2026

[ACN](/it/cms/keyword/acn/)
[Determinazione 127437/2026](/it/cms/keyword/determinazione-1274372026/)
[rappresentante NIS](/it/cms/keyword/rappresentante-nis/)
[NIS transfrontaliero](/it/cms/keyword/nis-transfrontaliero/)
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## Punti chiave

- L'articolo 6 della Determinazione ACN 127437/2026 disciplina il procedimento di designazione del rappresentante NIS in Italia per i soggetti richiamati dall'articolo 5, comma 1, lettera `b)` del Decreto Legislativo 138/2024 ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed), [Decreto Legislativo 138/2024](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/01/24G00155/SG)).
- Il pacchetto di designazione deve essere trasmesso dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno al domicilio digitale di ACN, insieme al domicilio digitale da utilizzare per le interlocuzioni successive ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).
- ACN comunica autorizzazione o diniego entro 30 giorni dalla ricezione. Se richiede integrazioni, il termine si sospende e ricomincia a decorrere dal ricevimento del materiale richiesto. Le integrazioni devono essere rese entro 10 giorni e il tardivo riscontro può motivare il diniego di censimento e registrazione ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).
- La FAQ ACN `SIT.2` chiarisce che le organizzazioni che devono indicare i dati del rappresentante NIS sono persone giuridiche prive di qualunque sede nel territorio dell'Unione che hanno designato il proprio rappresentante NIS in Italia e svolgono le attività inerentemente transfrontaliere di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto NIS ([FAQ ACN sull'aggiornamento delle informazioni](https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/aggiornamento-delle-informazioni)).
- Una volta designato, il rappresentante può entrare anche nella catena di delega del punto di contatto: se è una persona fisica può svolgere direttamente la funzione; se è una persona giuridica, la funzione può essere delegata al suo legale rappresentante, a un procuratore generale o a un suo dipendente ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

## Ambito di questo articolo

Questo articolo spiega il rappresentante NIS in Italia soltanto nella misura in cui la disciplina è già descritta nelle fonti ufficiali pubblicate:

1. quali organizzazioni sono interessate in pratica dal tema del rappresentante;
2. come funziona il procedimento di designazione verso ACN;
3. come tale designazione si collega a censimento, registrazione e gestione del punto di contatto.

L'articolo non inventa il contenuto del pacchetto documentale oltre quanto risulta già pubblicato. Quando la determinazione rinvia alla sezione dedicata del sito ACN per la documentazione richiesta, il testo si limita a riportare questo rinvio.

## Risposta breve: Il rappresentante è un meccanismo specifico per soggetti NIS transfrontalieri

Il rappresentante NIS in Italia non è un ruolo generale per tutti i soggetti NIS. È un meccanismo specifico per la categoria di soggetti richiamata dall'articolo 5, comma 1, lettera `b)` del Decreto Legislativo 138/2024 e operativamente disciplinata dall'articolo 6 della Determinazione ACN 127437/2026 ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed), [Decreto Legislativo 138/2024](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/01/24G00155/SG)).

Sulla base della documentazione ufficiale già pubblicata, la sintesi operativa è la seguente:

| Domanda | Risposta ufficiale attuale |
| --- | --- |
| Chi è interessato? | I soggetti richiamati dall'articolo 5(1)(b), come descritti operativamente dalla FAQ ACN `SIT.2` |
| Quando si trasmette la designazione? | Dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno |
| Dove si invia? | Al domicilio digitale di ACN, con la documentazione indicata nella sezione dedicata del sito ACN |
| Cosa succede dopo? | ACN autorizza o nega la possibilità di procedere a censimento e registrazione |
| Il rappresentante incide sulla configurazione del punto di contatto? | Sì, perché l'articolo 6(4) consente la delega della funzione di punto di contatto attraverso la struttura del rappresentante |

## Quali organizzazioni sono interessate in pratica

La determinazione sulla piattaforma richiama il presupposto giuridico facendo riferimento ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera `b)` del decreto NIS. La FAQ ACN `SIT.2` aggiunge l'interpretazione operativa usata per la gestione delle informazioni: devono indicare i dati anagrafici e di contatto del rappresentante NIS quei soggetti NIS, persone giuridiche, che:

- non hanno alcuna sede sul territorio dell'Unione;
- hanno designato il proprio rappresentante NIS in Italia;
- svolgono le attività considerate `inerentemente transfrontaliere` elencate dall'articolo 7, comma 5, del decreto.

La stessa FAQ elenca tali attività come comprendenti:

- fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
- gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello;
- fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio;
- fornitori di servizi di cloud computing;
- fornitori di servizi di data center;
- fornitori di reti di distribuzione dei contenuti;
- fornitori di servizi gestiti;
- fornitori di servizi di sicurezza gestiti;
- fornitori di mercati online;
- fornitori di motori di ricerca online;
- fornitori di piattaforme di social network.

Questa è la base operativa più utile nelle fonti ufficiali pubblicate, perché consente alle organizzazioni di capire quando il tema del rappresentante è concretamente rilevante.

## La finestra di designazione va dal 1 Settembre al 30 Novembre

L'articolo 6, comma 1, prevede che, per designare il proprio rappresentante NIS in Italia, i soggetti interessati trasmettano e aggiornino, dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno, al domicilio digitale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la documentazione indicata nella sezione dedicata del sito web. Con le medesime modalità, tali soggetti comunicano anche il domicilio digitale da utilizzare per le conseguenti interlocuzioni con l'Autorità nazionale competente NIS ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

Qui contano due aspetti:

- la determinazione definisce chiaramente la finestra annuale di trasmissione;
- la determinazione non elenca nel corpo dell'articolo i documenti richiesti, ma rinvia alla documentazione indicata nella sezione dedicata del sito ACN.

Quando serve fare riferimento al pacchetto documentale, la formulazione corretta è quindi non inventarne il contenuto, ma rinviare alle istruzioni ufficiali ACN.

## La tempistica di riscontro di ACN è definita

L'articolo 6, comma 2, prevede che ACN comunichi al domicilio digitale del soggetto l'autorizzazione, oppure il diniego, a procedere al censimento e alla registrazione entro 30 giorni dalla ricezione della trasmissione ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

L'articolo 6, comma 3, aggiunge il meccanismo delle integrazioni:

- se ACN richiede integrazioni o informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni si sospende;
- il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o informazioni richieste;
- il materiale richiesto deve essere reso entro 10 giorni dalla richiesta;
- il tardivo riscontro può motivare il diniego di censimento e registrazione.

Sul piano operativo questo è rilevante perché la designazione del rappresentante non è un mero passaggio formale. È una porta di accesso che abilita il prosieguo del flusso di onboarding in piattaforma.

## Il rappresentante si collega anche alla delega del punto di contatto

L'articolo 6, comma 4, è una delle clausole operative più importanti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i soggetti interessati possono delegare le funzioni di punto di contatto:

- al rappresentante NIS stesso, se il rappresentante è una persona fisica;
- al legale rappresentante, a uno dei procuratori generali o a un dipendente del rappresentante NIS stesso, se il rappresentante è una persona giuridica.

Questo significa che il rappresentante non è soltanto un dato anagrafico esterno. Può diventare parte della catena operativa di accesso e comunicazione utilizzata per gli adempimenti NIS in piattaforma.

Per chi struttura il servizio o il presidio di compliance questo punto è decisivo. Se il rappresentante è una persona giuridica, l'organizzazione dovrebbe avere già chiaro chi, dentro quella struttura, svolgerà materialmente la funzione di punto di contatto.

## I dati del rappresentante devono poi essere mantenuti nel ciclo annuale

L'articolo 16, comma 5, prevede che i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera `b)`, che hanno designato il proprio rappresentante NIS in Italia ai sensi dell'articolo 6, verifichino che i dati anagrafici e di contatto del rappresentante NIS siano corretti e aggiornati durante l'aggiornamento annuale delle informazioni ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

Questo mostra che il rappresentante non è una designazione one-off che scompare dopo l'onboarding. Una volta entrato nell'architettura di compliance ACN, il suo dato diventa parte del set informativo da mantenere nel tempo.

## La FAQ ACN aggiunge un dettaglio operativo sul domicilio digitale

La FAQ ACN sull'aggiornamento delle informazioni contiene anche un chiarimento pratico utile per l'onboarding. Se il soggetto non dispone di una propria PEC ed è tenuto a designare il rappresentante nell'Unione in Italia e ha provveduto a farlo, la PEC del rappresentante può essere utilizzata nel workflow di invio della documentazione per le credenziali del punto di contatto ([FAQ ACN sull'aggiornamento delle informazioni](https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/aggiornamento-delle-informazioni)).

Questo non modifica la regola giuridica sulla designazione, ma mostra come il rappresentante possa diventare operativamente rilevante anche nella catena di credenziali e comunicazioni necessarie per l'accesso alla piattaforma.

## Cosa conviene preparare internamente

Anche senza dedurre nulla oltre la documentazione ufficiale già disponibile, il lavoro interno da fare è già abbastanza chiaro:

- verificare se l'organizzazione rientra nel perimetro pratico descritto dalla FAQ ACN `SIT.2`;
- decidere se il rappresentante sarà una persona fisica o una persona giuridica;
- chiarire chi svolgerà la funzione di punto di contatto se si intende usare la delega prevista dall'articolo 6(4);
- predisporre il pacchetto documentale richiesto dalla sezione dedicata del sito ACN;
- assicurare che il domicilio digitale usato per le interlocuzioni con ACN sia governato, monitorato e documentato;
- pianificare il mantenimento dei dati del rappresentante nel ciclo di aggiornamento annuale.

Il passaggio amministrativo è circoscritto. L'impatto di governance è più ampio, perché il rappresentante può diventare parte della catena formale di accesso e comunicazione per gli obblighi NIS in Italia.

## FAQ

### Tutti i soggetti NIS hanno bisogno di un rappresentante NIS in Italia?

No. La documentazione pubblicata collega il procedimento ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera `b)` del decreto. La FAQ ACN `SIT.2` descrive operativamente gli interessati come persone giuridiche prive di qualunque sede nell'Unione che svolgono le attività inerentemente transfrontaliere dell'articolo 7, comma 5, e che hanno designato il proprio rappresentante NIS in Italia ([FAQ ACN sull'aggiornamento delle informazioni](https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/aggiornamento-delle-informazioni)).

### Quando deve essere trasmesso ad ACN il pacchetto di designazione?

L'articolo 6 prevede che i soggetti interessati trasmettano e aggiornino il pacchetto di designazione dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

### L'articolo 6 elenca direttamente i documenti da inviare?

No. L'articolo 6 rinvia alla documentazione indicata nella sezione dedicata del sito ACN. I dettagli sono definiti nella documentazione ufficiale ACN di quella sezione dedicata ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

### Il rappresentante NIS può anche svolgere la funzione di punto di contatto?

Sì, se il rappresentante è una persona fisica. Se il rappresentante è una persona giuridica, la funzione di punto di contatto può essere delegata al suo legale rappresentante, a un procuratore generale o a un suo dipendente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 ([determinazione piattaforma ACN](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)).

## Conclusione

Il rappresentante NIS in Italia è un meccanismo specifico di compliance transfrontaliera, non un ruolo universale per tutti i soggetti NIS. La documentazione ufficiale già disponibile definisce la finestra annuale di designazione, la tempistica di riscontro di ACN, il flusso di integrazione documentale e il collegamento tra rappresentante e delega del punto di contatto. Quello che serve alle organizzazioni è una verifica chiara di applicabilità, ownership, governo del domicilio digitale e pacchetto documentale richiesto dalle istruzioni ACN.

## Fonti ufficiali

- [Determinazione ACN 127437/2026 sulle modalità di accesso alla piattaforma ACN e ai Servizi NIS](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_piattaformanis_251218-v9_signed)
- [FAQ ACN sull'aggiornamento delle informazioni](https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/aggiornamento-delle-informazioni)
- [Decreto Legislativo 138/2024 di attuazione della disciplina NIS2 in Italia](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/01/24G00155/SG)

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